Corte costituzionale
Sentenza n. 455/1993
Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 455
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 455/1993
- Data di deposito
- 23 dicembre 1993
- Data di decisione
- 15 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:455
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- legge n. 216 del 6 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20215
La sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che ha stabilito soltanto l'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, facendo oltretutto espresso rinvio alle "determinazioni conseguenti alla pronunzia", e cioe' sottendendo la necessita' di ulteriori specifiche valutazioni da parte del legislatore relative alla comparazione delle mansioni, non ha affermato il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, giacche' l'oggetto della pronunzia non comprende affatto la posizione di questi ultimi. Nel d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216) che ha tempestivamente dato copertura agli oneri di spesa derivanti da sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, passate in giudicato, favorevoli a sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e che ha esteso a fini di giustizia il principio di omogeneizzazione anche per il Corpo della Guardia di finanza, non vi e' dunque elusione e tanto meno violazione del giudicato costituzionale, per aver la legge riconosciuto ai sottufficiali della Guardia di finanza tale piu' favorevole trattamento con effetto retroattivo soltanto dal 1 gennaio 1992. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 136 Cost., degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216). - S. n. 277/1991 gia' citata nel testo.
Massima n. 20216
Il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (conv. in l. 6 marzo 1992, n. 216) ha perseguito congruamente il fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle sentenze, passate in giudicato, del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, in ordine all'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato (pronunciate a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991), assicurando nel contempo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e, poi, di quelli della Guardia di finanza, che non avevano presentato ricorso: la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non puo' dirsi, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore, affetta da arbitrarieta' o irragionevolezza; ne' le disposizioni denunciate estinguono diritti soggettivi che in ipotesi siano riconosciuti dall'ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216). - S. n. 277/1991, citata nel testo, ed inoltre, riguardo alla rilevanza del principio di equilibrio del bilancio, S. nn. 226/1993 e 243/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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