Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1993

Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
454/1993
Data di deposito
23 dicembre 1993
Data di decisione
15 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:454

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 2, regio decreto n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 20186

Sebbene gestite entrambe dal Ministero del Tesoro, la previdenza dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola generale della non confrontabilita' ai fini dell'art. 3 Cost.. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza della Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza.

Massima n. 20187

L'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 860 (recante l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) - nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta' - valutato nel quadro dei valori costituzionali, appare inficiato da manifesta irragionevolezza, poiche', diversamente da quanto piu' di recente stabilito dall'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391 per gli orfani moggiorenni dei dipendenti statali - e dall'17, secondo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per gli stessi orfani maggiorenni dei dipendenti di enti locali, non ammette tra le funzioni dell'istituto della riversibilita' la tutela del diritto allo studio della suddetta categoria di soggetti. La citata disposizione dell'art. 38, r.d. n. 860 del 1938 - censurata in quanto tuttora applicabile ai rapporti anteriori alla legge n. 274 del 1991 - va percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione dell'art. 3 Cost. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata nei confronti dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, S. n. 366/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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