Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:45
Norme oggetto del giudizio
- Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 29 maggio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19235
L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle Regioni e' oggetto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte, all'osservanza di precisi requisiti, sia di forma, perche' l'atto di indirizzo e coordinamento deve essere approvato, con delibera, dal Consiglio dei ministri, sia di sostanza, occorrendo allo stesso idonea base legislativa per salvaguardare il principio di legalita' sostanziale. - da ultimo: S. nn. 384/1992, 359/1991, 204/1991, 37/1991, 338/1989, 342/1989.
Massima n. 19236
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, la quale sospende la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, e' stata emanata come atto "proprio" del Presidente del Consiglio e ai sensi di una norma, quale l'art. 5 della l. n. 400 del 1988, che disciplina i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita: come tale, essa risulta priva di precisi requisiti di forma e di sostanza cui e' subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle Regioni. Le prescrizioni di detta delibera riferite alle Regioni si configurano percio' come un non consentito strumento di controllo della gestione finanziaria di queste ultime che, precludendo o ostacolando la disponibilita' delle somme occorrenti per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromette l'autonomia finanziaria garantita alle medesime dall'art. 119 Cost.. Va quindi dichiarato che non spetta allo Stato porre vincoli all'attivita' amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, l. 23 agosto 1988, n. 400 e, conseguentemente, e' annullata la detta direttiva, pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1992, n. 125, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle Regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale. - v. S. nn. 384/1992, 307/1983, 155/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato porre vincoli all'attività amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; conseguentemente, annulla la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1992, n. 125, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi d'interesse nazionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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