Corte costituzionale
Sentenza n. 443/1993
Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 443
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 443/1993
- Data di deposito
- 16 dicembre 1993
- Data di decisione
- 2 dicembre 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:443
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 6 maggio 1987
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20115
Il potere di valutare le condizioni dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68, comma primo, Cost.) spetta alla Camera cui essi appartengono, ma l'esercizio in concreto di tale potere non puo' essere arbitrario o soggetto soltanto ad una regola interna di autolimitazione, bensi' e' sottoponibile a controllo di legittimita' con lo strumento del conflitto di attribuzione fra poteri, purche' in tale sede si denunci l'esistenza di vizi 'in procedendo' o l'insussistenza in concreto dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilita', non potendo invece richiedersi alla Corte una valutazione di merito diversa da quella compiuta dalla Camera di appartenenza del parlamentare. (In base a tali enunciati, la Corte - accogliendo solo parzialmente l'eccezione formulata dalla difesa del Senato - ha limitato l'ammissibilita' del conflitto sollevato dal Tribunale civile di Roma ai soli profili volti a contestare la sussistenza in concreto dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse dal Sen. Ricci, ritenendo invece il conflitto inammissibile sotto il profilo della corrispondenza tra dette opinioni e gli atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2).
Massima n. 20116
In sede di verifica esterna, da parte della Corte costituzionale, dei presupposti ('ex' art. 68, comma primo, Cost.) per la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari, non appare arbitraria, bensi' plausibile, la valutazione del Senato che ritenga sussistente l'esercizio della funzione parlamentare nel caso in cui un senatore, partecipando ad un convegno pubblico in qualita' di Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2, abbia riferito fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, e nel contempo abbia manifestato i punti di vista e i convincimenti che avevano (o cui intendeva in prosieguo ispirare) il suo comportamento in sede parlamentare; ne' ai criteri di valutazione seguiti dalla Camera di appartenenza del parlamentare puo' pretendersi di sovrapporre quelli suggeriti da orientamenti giurisprudenziali dell'ordine giudiziario. Pertanto, spetta al Senato di affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle opinioni espresse dal Sen. Ricci - convenuto per il risarcimento del danno in un procedimento civile - nel convegno di Venezia in data 11 e 12 dicembre 1983 sul tema "I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impunite", e riprodotte nel volume che ha pubblicato gli Atti del Convegno.
Massima n. 20117
Come gia' affermato dalla Corte, la prerogativa dell'art. 68, comma primo, Cost., riconosce alle Camere il potere di valutare le condizioni dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari, potendo e dovendo pronunciarsi sul punto il giudice ordinario ove manchi ogni pronuncia della Camera cui il parlamentare appartiene. Pertanto, ove quest'ultima si pronunci, le sue valutazioni non sono censurabili sovrapponendo ad esse criteri elaborati da organi giurisdizionali, dal momento che proprio nei confronti di questi ultimi e' posta, dall'art. 68 Cost., la prerogativa dell'insindacabilita' a tutela dell'indipendenza del Parlamento. - V. S. n. 1150/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Ricci - convenuto per il risarcimento del danno in un procedimento civile - nel convegno di Venezia in data 11 e 12 dicembre 1983 sul tema "I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impunite", e riprodotte nel volume che ha pubblicato gli Atti del Convegno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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