Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
- art. 3, lett. h), legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 19270
L'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, nel fissare i criteri in base ai quali il Governo della Repubblica e' stato delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni, ha espressamente sancito, alla lettera h), il principio che il "potere del giudice di disporre la custodia in carcere" puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Tale normativa, lungi dall'impartire una direttiva per cosi' dire autoapplicativa, si e' limitata ad enunciare un criterio a valenza essenzialmente finalistica, lasciando cosi' libero il legislatore delegato di individuare e tracciare i necessari contenuti attuativi, secondo l'ordinaria sfera della discrezionalita' legislativa, cosicche' in base ad essa, nelle previsioni del legislatore delegato in ordine alla misura cautelare in questione, la "gravita' del reato" puo' venire determinata non soltanto, con criterio quantitativo, alla stregua della pena attualmente comminata, ma anche in riferimento a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulla specificita' delle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonche' sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato contesto storico e sociale e sulle peculiarita' che indubbiamente caratterizzano la devianza minorile ed il connesso regime processuale. E d'altra parte e' la stessa legge di delega (art. 2 dir. 32) ad aver altrove svincolato la valutazione della gravita' del reato, riguardo ai casi di arresto facoltativo in flagranza, da un editto punitivo di rilevante entita'.
Massima n. 19271
L'applicabilita' della custodia cautelare per gli imputati minorenni prevista, fra i diversi altri casi ivi considerati, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 23, comma primo, del d.P.R. 22 gennaio 1988, n. 448, attraverso il rinvio all'art. 380, comma secondo, lett. e), cod.proc.pen., nell'ipotesi di tentativo di furto monoaggravato, non comporta violazione della direttiva dell'art. 3, lett. h), della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo la quale il "potere del giudice a disporre la custodia in carcere" nei confronti di imputati minorenni puo' essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravita'". Nella valutazione della gravita' dei reati ai fini della misura cautelare in questione - gravita' nella stessa legge di delega intesa in senso relativo - il legislatore delegato si e' infatti attenuto ad un "criterio qualitativo", alla stregua della citata direttiva ammissibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 gennaio 1987, n. 81, dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, 'in parte qua'). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 13 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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