Corte costituzionale
Sentenza n. 429/1993
Corte cost., sent. 14 dicembre 1993, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/1993
- Data di deposito
- 14 dicembre 1993
- Data di decisione
- 1° dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- legge n. 222 del 14 luglio 1993
- art. 3, Costituzione
- art. 7, decreto legge n. 139 del 14 maggio 1993
Massime
Massima n. 20127
Una questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento al principio di eguaglianza non puo' essere ritenuta inammissibile per la mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma assunta a 'tertium comparationiss', quando tale norma, essendo stata inserita, nelle more del giudizio, in altro decreto-legge regolarmente convertito, risulti indiscutibilmente presente nell'ordinamento. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurata in quanto, ai fini della determinazione del limite di tre anni di pena ostativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non avrebbe consentito la detrazione della pena gia' espiata, ha respinto la eccezione di inammissibilita', e la subordinata richiesta di restituzione degli atti, avanzate dall'Avvocatura dello Stato per la mancata conversione del decreto-legge n. 374 del 1992 - contenente, all'art. 8, la norma assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis', secondo la quale nei confronti del tossico o alcooldipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma di recupero l'affidamento in prova puo' essere concesso "se la pena detentiva inflitta" "nel limite di quattro anni", sia "ancora da scontare nella stessa misura" - identica norma essendo stata successivamente inserita nel decreto-legge n. 139 del 1993, convertito nella legge n. 222 del 1993).
Massima n. 20129
Riguardo ai criteri da osservare ai fini della determinazione del limite di tre anni di reclusione ostativo alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1993, pronunciata a seguito e sulla base della norma, di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14 bis della legge n. 356 del 1992, il diritto vivente e' mutato nel senso che il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore al suddetto limite ancorche' per un unico reato. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata sulla base della precedente giurisprudenza - che nella suddetta ipotesi non consentiva la detrazione della pena espiata - la norma impugnata risultando ora perfettamente identica 'in parte qua' a quella (prevista, per i tossico ed alcooldipendenti, con in corso, o in previsione, un programma di recupero, dall'art. 7 del decreto-legge n. 139 del 1993, conv. in legge n. 222 del 1993) assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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