Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1993

Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
427/1993
Data di deposito
3 dicembre 1993
Data di decisione
18 novembre 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:427

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 9, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 20118

Nell'ambito della liquidazione del sinistro in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, quale presupposto indefettibile dell'obbligo di offerta di una somma risarcitoria congrua da parte dell'impresa assicuratrice, deve ritenersi necessaria anche per l'ipotesi di illecito amministrativo prevista dal nono comma dell'art. 3 decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente il caso di notevole sproporzione, per dolo o colpa grave dell'impresa assicuratrice, tra l'offerta dell'impresa e la somma liquidata al danneggiato; tale interpretazione si argomenta, oltre che dalle connessioni sistematiche con le altre ipotesi di cui ai precedenti commi con i quali il nono forma un sistema unitario, anche dai principi generali (v., in relazione all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 1219 cod. civ.) . Pertanto, in mancanza di tale richiesta, nel caso di specie, da parte della danneggiata, difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al citato comma nono dell'art. 3, nella parte in cui prevede l'applicabilita' della sanzione ivi comminata solo per i sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi permanenti ovvero guarite oltre i quaranta giorni da quello del sinistro. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma nono, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 857, n. 39).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nono comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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