Corte costituzionale
Sentenza n. 426/1993
Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/1993
- Data di deposito
- 3 dicembre 1993
- Data di decisione
- 18 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 314, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 20141
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale sull'art. 2 Cost., solo al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita', compete l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarieta' cui i cittadini sono tenuti, nonche' dei modi e limiti relativi al loro adempimento. - Cfr. sentt. nn. 12/1972, 29/1977 e 252/1983.
Massima n. 20142
Riguardo alla configurabilita' del dolo e della colpa grave che a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. non consentono al prosciolto di far valere il diritto - altrimenti spettantegli - ad equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, va respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata contro il principio di diritto affermato nel caso dalla Corte di cassazione, secondo cui occorre che il soggetto inquisito, nell'ipotesi dolosa, abbia scientemente operato al fine di creare una fallace apparenza, oppure, nell'ipotesi colposa, abbia mostrato una ingiustificata e macroscopica trascuratezza nel rappresentare all'autorita' procedente fatti o circostanze atti a scagionarlo. Tale principio , censurato dal giudice di rinvio nelle parti in cui non si sarebbero considerate (al di fuori dell'ipotesi - perche' non sussistente o perche' coperta da prescrizione - del reato di favoreggiamento) l'eventualita' di una condotta menzognera volta a depistare le indagini, e quella di una colpa grave in condotte antecedenti alla assunzione della qualita' di imputato o indagato, non puo' infatti ritenersi lesivo dei doveri inderogabili di solidarieta' e del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il richiamo ai primi, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, non e' sicuramente pertinente, e, in riferimento al secondo, va escluso che, di fronte al particolare 'favor' - a cui l'orientamento della Cassazione risulta ispirato - per chi ha subito una detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta", le ipotesi indicate a raffronto (condotta colposa, regime generale del concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) debbano trovare identica disciplina nella fattispecie in esame. Mentre e' certamente preclusa alla Corte costituzionale la possibilita' di introdurre nella norma in questione, con una sentenza additiva, una complessa e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, che costituirebbe frutto di valutazioni riservate al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 314 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sui doveri inderogabili di solidarieta' v. la precedente massima A; sui limiti di ammissibilita' delle sentenze additive v. sent. n. 25/1991; sui poteri del giudice di rinvio, in seguito alla sentenza della Cassazione, in ordine all'accertamento dei fatti, v. la seguente massima C.
Massima n. 20143
E' giurisprudenza consolidata che il giudice di rinvio e' si' tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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