Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1993

Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
426/1993
Data di deposito
3 dicembre 1993
Data di decisione
18 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:426

Norme oggetto del giudizio

  • art. 314, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 20141

Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale sull'art. 2 Cost., solo al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita', compete l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarieta' cui i cittadini sono tenuti, nonche' dei modi e limiti relativi al loro adempimento. - Cfr. sentt. nn. 12/1972, 29/1977 e 252/1983.

Massima n. 20142

Riguardo alla configurabilita' del dolo e della colpa grave che a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. non consentono al prosciolto di far valere il diritto - altrimenti spettantegli - ad equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, va respinta la eccezione di incostituzionalita' formulata contro il principio di diritto affermato nel caso dalla Corte di cassazione, secondo cui occorre che il soggetto inquisito, nell'ipotesi dolosa, abbia scientemente operato al fine di creare una fallace apparenza, oppure, nell'ipotesi colposa, abbia mostrato una ingiustificata e macroscopica trascuratezza nel rappresentare all'autorita' procedente fatti o circostanze atti a scagionarlo. Tale principio , censurato dal giudice di rinvio nelle parti in cui non si sarebbero considerate (al di fuori dell'ipotesi - perche' non sussistente o perche' coperta da prescrizione - del reato di favoreggiamento) l'eventualita' di una condotta menzognera volta a depistare le indagini, e quella di una colpa grave in condotte antecedenti alla assunzione della qualita' di imputato o indagato, non puo' infatti ritenersi lesivo dei doveri inderogabili di solidarieta' e del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il richiamo ai primi, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, non e' sicuramente pertinente, e, in riferimento al secondo, va escluso che, di fronte al particolare 'favor' - a cui l'orientamento della Cassazione risulta ispirato - per chi ha subito una detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta", le ipotesi indicate a raffronto (condotta colposa, regime generale del concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) debbano trovare identica disciplina nella fattispecie in esame. Mentre e' certamente preclusa alla Corte costituzionale la possibilita' di introdurre nella norma in questione, con una sentenza additiva, una complessa e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, che costituirebbe frutto di valutazioni riservate al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 314 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sui doveri inderogabili di solidarieta' v. la precedente massima A; sui limiti di ammissibilita' delle sentenze additive v. sent. n. 25/1991; sui poteri del giudice di rinvio, in seguito alla sentenza della Cassazione, in ordine all'accertamento dei fatti, v. la seguente massima C.

Massima n. 20143

E' giurisprudenza consolidata che il giudice di rinvio e' si' tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze