Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1993
Corte cost., sent. 25 novembre 1993, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1993
- Data di deposito
- 25 novembre 1993
- Data di decisione
- 15 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:418
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20066
La disciplina generale del codice di rito estende alla persona sottoposta alle indagini tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, sia pure in forme diversificate, lungo tutta la fase delle indagini preliminari e, pertanto, anche per l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409 che puo' segnare alternativamente o l'epilogo definitivo del procedimento o la ripresa delle indagini su indicazione del giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine dello stesso. Inoltre ai difensori sia dell'indagato che dell'imputato sono ex art. 99 espressamente estese "le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo".
Massima n. 20067
L'art. 409 cod. proc. pen., che disciplina l'udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza, senza, peraltro, escludere la necessita' dell'avviso al difensore dell'indagato, anzi il richiamo alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 127) rende evidente la volonta' del legislatore di assicurare non solo la presenza delle parti interessate ma anche del difensore dell'indagato onde garantire con certezza il concreto esercizio del diritto di difesa e l'effettivita' del contraddittorio, il che presuppone l'invio dell'avviso non solo all'indagato ma anche al suo difensore. Pertanto la lettura della norma impugnata, coordinata con l'art. 127 ed integrata dai principi generali dettati dagli artt. 61 e 99 cod. proc. pen. (v. massima A), esclude la violazione del diritto di difesa paventata dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione). - Sulla necessita' di informativa al difensore in ordine all'incidente probatorio, v. S. n. 436/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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