Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1993

Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/1993
Data di deposito
18 novembre 1993
Data di decisione
12 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 85, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 20027

La diversita' di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui e' subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilita' della pensione. La riversibilita' della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare gia' beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilita' della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza percio' essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiche' la determinazione del limite di reddito per la riversibilita' della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilita' della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalita' del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non puo' subire censure di irrazionalita' fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non puo' dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilita' delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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