Corte costituzionale
Sentenza n. 403/1993
Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 403/1993
- Data di deposito
- 18 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20120
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, censurato nella parte in cui per i condannati all'ergastolo subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, va respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa della parte privata. Il giudizio nel quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha promosso l'incidente - dopo che il Magistrato di sorveglianza di Novara, in base a decisione adottata, in sede di incidente di esecuzione, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, aveva ordinato la prosecuzione provvisoria della semiliberta' - e' infatti autonomo rispetto alle precedenti vicende processuali nel corso delle quali, nei confronti dello stesso condannato, con sentenza della Corte di cassazione era stata annullata senza rinvio altra ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino, in seguito a provvedimento di cumulo della Procura generale di Cagliari, aveva dichiarato inammissibile la domanda di estensione della semiliberta'. Non puo' quindi condividersi l'assunto secondo cui con la pronuncia della Cassazione il rapporto di specie avrebbe dovuto ritenersi "esaurito" e di conseguenza sottratto agli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimita'.
Massima n. 20121
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo, subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, non puo' condividersi l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui la denunciata violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione dell'ipotesi suddetta a quella in cui nessun reato risulti commesso dal condannato all'ergastolo durante lo stato di detenzione, non sarebbe ipotizzabile, perche' la commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena dell'ergastolo potrebbe di per se stessa precludere o ritardare l'accesso al beneficio. La concessione della semiliberta' puo' infatti risultare certamente condizionata, nella formulazione del giudizio - in base al quarto comma del citato art. 50 - sulla evoluzione positiva del trattamento penitenziario, dal titolo e dalla gravita' del reato in ordine al quale e' intervenuta condanna, ma secondo il pressocche' costante indirizzo giurisprudenziale, una simile verifica assume, nell'integrale contesto valutativo, un ruolo secondario e indiretto, destinato ad essere comunque sovrastato dal concreto giudizio quanto ai progressi compiuti nel trattamento personalizzato e all'idoneita' del lavoro da intraprendere.
Massima n. 20122
Alla Corte costituzionale non e' dato pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, che subordina la concessione della semiliberta' ai condannati all'ergastolo, indistintamente, alla condizione della espiazione di venti anni di reclusione, sia per gli ergastolani che hanno tenuto durante la esecuzione della pena una condotta irreprensibile, sia per quelli che nello stato di detenzione hanno invece commesso altri reati. Per rimuovere la situazione, di indubbio privilegio, goduta da tale ultima categoria di condannati, e ricondurre a ragionevolezza il regime censurato, non e' infatti percorribile - data la non omogeneita' del 'tertium comparationis' - la soluzione offerta dal giudice 'a quo', volta ad estendere ai condannati a pena perpetua la disciplina applicabile per i condannati a pena temporanea; occorrono invece interventi legislativi, di diversa complessita', sulla normativa penitenziaria ovvero sulla normativa penitenziaria e la normativa sostanziale insieme, cosi' da stabilire un periodo anche determinato, entro il quale la intervenuta commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena perpetua possa spostare il giorno di decorrenza - sempre alle condizioni stabilite dall'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975 - dell'ammissione al beneficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 5 gennaio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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