Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1993
Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1993
- Data di deposito
- 18 novembre 1993
- Data di decisione
- 12 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 100, decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980
- art. 103, decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980
- art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 20013
Gli impugnati artt. 1, 100 e 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - attuativo della delega legislativa conferita al Governo con la l. n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico - non incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate che rimangono quindi estranee al campo di applicazione delle succitate norme. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale concernente l'abrogazione, per effetto delle suddette norme, del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 recante, all'art. 17, la disciplina per il conteggio dei tempi di lavoro effettivo o dei relativi parametri retributivi, difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' dal momento che esso verte sulle modalita' di calcolo del trattamento retributivo da riconoscersi ai dipendenti della azienda dei servizi municipalizzati di Pavia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 100 e 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).
Massima n. 20014
L'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio di ferrovie ed altri servizi di trasporto pubblico -, nel disporre l'abrogazione del r.d.l. n. 2328 del 1923 ed in particolare dell'art. 17, lett. a), disciplinante le modalita' di conteggio ed i relativi parametri retributivi dei tempi di lavoro effettivo dei dipendenti delle aziende municipalizzate, e' viziato da eccesso di delega in quanto, anche a voler ammettere che la delega legislativa - limitata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 835/1978, ai servizi di trasporto pubblico specificati nel punto c) del citato articolo 1 - investa anche il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il potere dell'organo delegato sarebbe comunque limitato alle norme interessanti la sicurezza e regolarita' del servizio, restandone esclusa la materia del trattamento economico del personale, alla quale appartiene l'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100 e 103 del medesimo d.P.R. n. 753 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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