Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1993

Corte cost., sent. 28 ottobre 1993, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/1993
Data di deposito
28 ottobre 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:381

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 22, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 75 del 12 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19800

La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilita' dell'attenuante del fatto di lieve entita', ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non puo' quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quo' - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto piu' se si considera la diversita' che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravita' della potenziale circolazione delle armi che puo' realizzarsi col comodato, ben piu' rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilita' della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.

Massima n. 19802

Con il rigetto, da parte della Corte (v. massima A), della questione di legittimita' costituzionale mirante a rendere applicabile, con sentenza additiva, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 - che secondo la giurisprudenza della Cassazione puo' essere riconosciuta solo per i reati previsti da quella stessa legge - al reato di comodato d'armi di cui all'art. 22 della legge n. 110 del 1975, resta priva di oggetto la questione proposta, con la stessa ordinanza, in subordine all'accoglimento della prima, per la mancata inclusione di tale reato - se commesso nella forma attenuata dalla suddetta circostanza - nella amnistia concessa con il d.P.R. n. 75 del 1990. Non puo' infatti lamentarsi che nell'amnistia non sia stata compresa una fattispecie criminosa non esistente nell'ordinamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma primo, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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