Corte costituzionale
Sentenza n. 376/1993
Corte cost., sent. 14 ottobre 1993, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/1993
- Data di deposito
- 14 ottobre 1993
- Data di decisione
- 6 ottobre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-sexies, comma 2, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19781
Come la Corte ha gia' statuito, il principio di cui all'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, e il correlativo sindacato di legittimita' costituzionale, sono riferibili anche agli organi dell'ammininistrazione della giustizia, ma solo per quanto attiene alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, non, invece, per quel che riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono venire adottati, si svolge in un ambito del tutto diverso ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento dell'amministrazione. - Sent. nn. 160/1988, 18/1989 e 86/1982.
Massima n. 19782
L'art. 1-sexies, comma secondo, della legge n. 431 del 1985, con il prevedere l'obbligo, anziche' la facolta', del giudice di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese di colui che ha riportato la condanna per il reato di esecuzione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo ambientale, nonostante l'eventualita' di un successivo rilascio della autorizzazione in sanatoria, non viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione giacche' l'adozione da parte del giudice di un determinato provvedimento e' espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale che e' per definizione del tutto estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, in l. 8 agosto 1985, n. 431).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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