Corte costituzionale
Sentenza n. 350/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 20 luglio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 19985
In mancanza di un sicuro orientamento interpretativo del denunciato art. 54, comma terzo, della legge fallimentare, la Corte costituzionale non puo' che attenersi alla lettura datane con ampia e non implausibile motivazione dal giudice 'a quo', secondo cui il privilegio dei crediti tributari non si estende ai relativi interessi fino alla dichiarazione di fallimento (o al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa). E' quindi alla stregua di essa che va affrontata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto.
Massima n. 19986
La mancata estensione della prelazione, nell'art. 54, terzo comma, legge fallimentare, agli interessi per crediti tributari maturati prima della dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. La disparita' di trattamento, fra i crediti assistiti da pegno o ipoteca e i crediti assistiti da privilegio generale, denunciata per il fatto che mentre per i primi e' regola generale che la prelazione si estenda agli interessi maturati nel periodo prefallimentare, per i secondi, invece, cio' avviene, (per effetto di sentenze di illegittimita' costituzionale pronunciate esclusivamente in base all'art. 36 Cost.) solo quando si tratti di crediti da lavoro o di cooperative di produzione e lavoro, trova infatti adeguata giustificazione nella non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore circa la ontologica diversita' intercorrente tra le varie cause di prelazione considerate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 'in parte qua'). - Sulla illegittimita' della mancata estensione della prelazione agli interessi per crediti da lavoro o di cooperative di produzione e lavoro, v. S. nn. 300/1986, 204/1989 e 408/1989; sulla manifesta infondatezza di questione, anch'essa concernente, come quella in oggetto, la mancata estensione della prelazione agli interessi per crediti tributari maturati nel periodo prefallimentare, ma formulata con non conferente richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 300/1986, v. inoltre O. n. 227/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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