Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1993

Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/1993
Data di deposito
28 luglio 1993
Data di decisione
20 luglio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
  • art. unico, lett. n., legge della Regione Lombardia n. 92 del 5 dicembre 1983
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 19893

Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, dall'evoluzione legislativa degli ultimi venti anni si evince che la nozione iniziale di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, si e' successivamente sviluppata, a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso che in tema di edilizia residenziale abitativa pubblica o di edilizia cosidetta sociale, alle regioni spettano, in base alle competenze ad esse attribuite dall'art. 117 Cost. nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, ampi poteri amministrativi e legislativi, nei limiti del territorio o degli interessi regionali, in coordinamento con i programmi, i criteri e le disposizioni in sede nazionale, e nel senso, inoltre, che l'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e' ravvisabile quando ricorrono gli elementi propri delle finalita' sociali della destinazione di immobili comunque acquisiti da enti pubblici non economici; finalita' riscontrabili, oltre che nella tipologia non di lusso degli stessi nella loro destinazione a categorie di cittadini, non abbienti, cui gli alloggi vengono offerti con gare pubbliche di assegnazione in base a determinati requisiti. Non ha pertanto oltrepassato i limiti della propria potesta' legislativa la Regione Lombardia, con il considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'art. 1, secondo comma, della legge 5 dicembre 1983, n. 91, oltre agli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico dello Stato o della Regione, anche quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici economici (nella specie dal Comune di Como) per le finalita' proprie della edilizia residenziale pubblica. Con conseguente applicabilita', anche per questi ultimi, della misura del canone di locazione - piu' favorevole per l'assegnatario di quella prevista dalla legge n. 392 del 1978 - stabilita dall'art. 28 della stessa legge, come modificato dall'art. unico, lett. N), della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 1983, n. 91). - S. nn. 221/1975, 140/1976, 217/1988, 727/1988, 1134/1988, 594/1990, 393/1992 e 486/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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