Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1993

Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1993
Data di deposito
28 luglio 1993
Data di decisione
20 luglio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
  • art. 38, comma 1, comb. disp, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 19798

La normativa risultante quale effetto delle pronunce di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., (sentt. nn. 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989) di diverse disposizioni di legge, (concernenti dipendenti del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati all'I.N.P.S., ed alcune categorie di lavoratori autonomi) che negavano il diritto alla pensione di reversibilita' al coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito) ancorche' questi risultasse titolare di diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, costituisce un 'tertium comparationis' ineludibile nella decisione da adottare sulla questione di legittimita costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo alle pensioni per gli impiegati degli enti locali, nei confronti dell'analogo combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 e 7, secondo comma, della legge 1646 del 1962. Ne' rileva in contrario che, mentre le disposizioni riconosciute illegittime con le su citate sentenze escludevano del tutto il trattamento pensionistico del coniuge separato per propria colpa, in quelle ora impugnate e' invece prevista, in uno con la esclusione del diritto a pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al venti per cento della pensione diretta, trattandosi pur sempre, anche in questi casi, di vedove separate per colpa o con addebito che godevano gia' di assegno alimentare a carico del defunto coniuge, e dovendosi ritenere costituzionalmente necessario, nella contrapposizione delle due discipline, accordare prevalenza, rispetto agli elementi di differenziazione, ai piu' consistenti aspetti di assimilazione. Pertanto il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L., che sia separata legalmente con sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, attribuendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno. - Sentt. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989, gia' citate nel testo.

Massima n. 19799

Non puo' darsi corso alla verifica di costituzionalita' della esclusione, in forza all'impugnato art. 3 della legge n. 152 del 1968, del diritto all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., in forma indiretta, per la vedova di dipendente di ente locale, separata legalmente, per sua colpa, con sentenza passata in giudicato, quando - come nel caso - il giudice rimettente, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, si sia limitato, senza indicare le norme della Costituzione da assumere a parametro, ad un apodittico rinvio a precedenti pronunce della Corte (sentenze nn. 213 del 1985 e 286 del 1987) in gran parte inconferenti con il caso di specie, ed inoltre, in ordine alla rilevanza, abbia omesso di motivare sulla spettanza alla ricorrente del giudizio principale del diritto agli assegni alimentari, presupposto necessario, secondo costante giurisprudenza, per la estensione, in ipotesi del genere, del diritto alla reversibilita' di trattamenti previdenziali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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