Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:34
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 296 del 13 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 19064
La richiesta di referendum abrogativo concernente la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanita', non coinvolgendo i successivi provvedimenti con cui il legislatore ha ridisegnato il complesso delle competenze attribuite sia al Ministro che al Ministero, esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocita' del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, ed e' quindi carente della chiarezza necessaria ad assicurare l'espressione di un voto consapevole del corpo elettorale. La suddetta richiesta di referendum va percio' dichiarata inammissibile. - sulla univocita' del "fine intrinseco " del quesito referendario v. s. nn. 28/1987, 29/1987 e 47/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze