Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1993

Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1993
Data di deposito
4 febbraio 1993
Data di decisione
16 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:34

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 296 del 13 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 19064

La richiesta di referendum abrogativo concernente la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanita', non coinvolgendo i successivi provvedimenti con cui il legislatore ha ridisegnato il complesso delle competenze attribuite sia al Ministro che al Ministero, esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocita' del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, ed e' quindi carente della chiarezza necessaria ad assicurare l'espressione di un voto consapevole del corpo elettorale. La suddetta richiesta di referendum va percio' dichiarata inammissibile. - sulla univocita' del "fine intrinseco " del quesito referendario v. s. nn. 28/1987, 29/1987 e 47/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze