Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c. V s.III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.VIIs.III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.IV s.III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.IV s. II, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.VI s.III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.VI s. II, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c. V s. II, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- tit. II, c.VII s.II, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 19081
La possibilita' di intervenire nei giudizi relativi alla ammissibilita' delle richieste referendarie e' limitata - dall'art. 33, comma terzo, L. n. 352 del 1970 - ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del "Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione" nel giudizio di ammissibilita' del 'referendum' sul sistema di elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti). - Cfr. S. nn. 10/1972, 28/1987, 47/1991.
Massima n. 19082
Il legislatore ordinario, pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di 'referendum' senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata. - S. n. 468/1990.
Massima n. 19083
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12, 27 (nella parte indicata in epigrafe), 32 (nelle parti indicate in epigrafe), 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata in epigrafe); 49 (nella parte indicata in epigrafe), 51 (nella parte indicata in epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nella parte indicata in epigrafe), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79 e 81, nonché delle intestazioni della Sezione II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e dell'11 gennaio 1993, dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze