Corte costituzionale
Sentenza n. 322/1993
Corte cost., sent. 21 luglio 1993, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 322/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, lett. b, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 19841
La disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 152 del 1968, secondo la quale per il personale non di ruolo di enti locali, obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.D.E.L. in forza dell'art. 1, stessa legge, i servizi prestati prima della sua entrata in vigore (ad eccezione di quelli resi in posti di organico non coperti da titolare o a cui avessero fatto seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare) non sono computabili ai fini dell'indennita' premio di servizio, non da' luogo a violazione del diritto alla giusta retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.. Per tali servizi, infatti, quando non siano stati riscattati ai sensi dell'art. 12 della citata legge, va corrisposta, a norma dell'art. 16, l'indennita' di licenziamento prevista per il personale non di ruolo dello Stato dall'art. 9, d.lgs. C.P. St. n. 207 del 1947, ed estesa al personale non di ruolo degli enti locali dall'art. 7, d.lgs. C.P. St. n. 61 del 1948, indennita' che, computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e' rivalutabile. In tal modo, pertanto, anche per i periodi suddetti, viene egualmente assicurato un - sia pur diverso - trattamento di fine rapporto, l'adeguatezza del quale esula dall'ambito della questione sollevata dal giudice a quo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata con ordinanza del 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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