Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 8, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 19, comma 2, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 17, comma 2, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 18, comma 1, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 19, comma 3, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- legge n. 33 del 23 gennaio 1992
- art. 19, comma 1, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
Parametri
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 19077
La possibilita' di intervenire nei giudizi relativi alla ammissibilita' delle richieste referendarie e' limitata - dall'art. 33, comma terzo, L. n. 352 del 1970 - ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del "Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione" nel giudizio di ammissibilita' del 'referendum' sul sistema di elezione del Senato della Repubblica). - Cfr. S. n. 47/1991.
Massima n. 19078
Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' popolare abrogativo, alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualita' di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo; quando siano rispettate tali condizioni, e' di per se' irrilevante il modo di formulazione del quesito, che puo' anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo, se l'uso di questa tecnica e' imposto dall'esigenza di "chiarezza, univocita' e omogeneita' del quesito" e di "una parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative", si' da consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. - Cfr. S. n. 47/1991.
Massima n. 19079
A seguito di abrogazione referendaria, il legislatore puo' correggere, modificare o integrare la disciplina di risulta, nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volonta' popolare. - S. n. 468/1990.
Massima n. 19080
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in piu' parti, degli artt. 17, comma secondo, 18, comma primo, e 19, commi primo, secondo, terzo e ottavo, L. 6 febbraio 1948 n. 29, modificata dalla L. 23 gennaio 1992 n. 33, mira - attraverso l'eliminazione del 'quorum' del 65 per cento dei voti validi richiesto per la proclamazione dell'eletto nel collegio, nonche' attraverso ulteriori modifiche strettamente conseguenziali e coerenti con detta soppressione - a sostituire il vigente sistema di elezione del Senato della Repubblica con un sistema misto prevalentemente maggioritario (e, precisamente, maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i 77 seggi aggiuntivi), ma senza alterare - a differenza dell'analoga richiesta del 1990, dichiarata inammissibile - la sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi, e senza precludere la presentazione delle candidature per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione. La normativa risultante dall'eventuale approvazione dell'odierna proposta referendaria, se puo' dar luogo a inconvenienti, non incide tuttavia sull'operativita' del sistema elettorale, ne' paralizza la funzionalita' dell'organo, potendo comunque il legislatore correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 17, secondo comma, 18, primo comma, 19, primo, secondo, terzo e ottavo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (norme per la elezione del Senato della Repubblica), modificata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 33 (modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza del 15 dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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