Corte costituzionale
Sentenza n. 316/1993
Corte cost., sent. 15 luglio 1993, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 316/1993
- Data di deposito
- 15 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:316
Norme oggetto del giudizio
- legge provincia Bolzano del 4 dicembre 1992
- decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 1992
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge provincia Bolzano del 4 dicembre 1992
Massime
Massima n. 19854
Non puo' considerarsi "nuova" - ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost. - la legge regionale che, rispetto alla normativa "rinviata" dal Governo, contenga modifiche meramente testuali o relative a "parti esterne" al contenuto dispositivo della legge, quale il trasferimento dell'imputazione della spesa dal bilancio di un anno a quello successivo. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' del ricorso statale avverso la legge riapprovata il 4 dicembre 1992 dal Consiglio provinciale di Bolzano, reputando quest'ultima priva del carattere di "novita'" e dunque insuscettibile di ulteriore rinvio). - v., da ultimo, S. nn. 497/1992, 154/1990; per il precedente criterio rigidamente formale, v. S. n. 40/1977.
Massima n. 19855
L'attuazione della direttiva CEE 15 settembre 1986 n. 86/457, relativa alla "formazione specifica in medicina generale", rientra nella competenza esclusiva spettante alle Province autonome in materia di formazione professionale (art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), giacche' riguarda un'attivita' formativa eminentemente pratica, non radicata nell'istituzione universitaria, e finalizzata non gia' all'esercizio della professione medica negli ospedali (la cui disciplina e' riservata allo Stato), ma all'esercizio della medicina di base in rapporto di convenzione con il S.S.N.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' della legge Prov. aut. di Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 29, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267). - in argomento, v. S. nn. 281/1992, 191/1991.
Massima n. 19856
Nelle materie attribuite alla competenza esclusiva delle Province autonome, queste ultime possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, indipendentemente dal fatto che gia' esista una normativa di attuazione di fonte statale, la quale ultima - pur se superi i limiti posti dallo Statuto speciale - si applica integralmente, in via suppletiva, nei territori provinciali, fino a che la Provincia non abbia legiferato. - S. n. 349/1991.
Massima n. 19857
L'omessa impugnazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, del decreto legislativo n. 256 del 1991 - con cui lo Stato ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 86/457, relativa alla formazione specifica in medicina generale - non preclude l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla medesima Provincia avverso il successivo decreto con cui il Ministro della sanita', in esecuzione del citato decreto legislativo, ha indetto il concorso pubblico per l'ammissione al primo corso biennale di formazione ed ha assegnato alle regioni ed alle province autonome il contingente dei medici da ammettere al corso. Infatti, correttamente la Provincia ha attribuito al predetto decreto legislativo valore suppletivo rispetto alla non ancora intervenuta legge provinciale di attuazione della menzionata direttiva, ed ha invece impugnato il decreto ministeriale che - intervenendo dopo la prima approvazione della detta legge provinciale (riapprovata il 4 dicembre 1992, a seguito di rinvio governativo) - rende palese la volonta' dello Stato di disciplinare integralmente la materia, ed ha quindi attitudine "invasiva" rispetto alle competenze provinciali esclusive in tema di formazione professionale. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' del conflitto proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il d.m. 29 settembre 1992). - v. massima precedente.
Massima n. 19858
La disciplina dei corsi biennali di "formazione specifica in medicina generale" nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano rientra nella competenza esclusiva ad essa statutariamente spettante in materia di formazione professionale. Non spetta quindi allo Stato - e per esso al Ministro della sanita' - il potere di disciplinare, anche con riguardo a tale Provincia, i suddetti corsi biennali, e va conseguentemente annullato il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992, nella parte in cui non fa salve le competenze della medesima Provincia. - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, il potere di disciplinare, anche con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano, i corsi biennali di "formazione specifica in medicina generale";
b) annulla il decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 1992 (Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi di formazione in medicina generale), nella parte in cui non fa salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 (commi da 1 a 4), 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 4 dicembre 1992 dal Consiglio provinciale, in sede di riesame a seguito di rinvio governativo (Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 8, n. 29, e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; al d.P.R. 28.3.1975, n. 474; all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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