Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1993

Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1993
Data di deposito
4 febbraio 1993
Data di decisione
16 gennaio 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 2, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 4, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 17, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 3, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 18, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 16, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 6, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 5, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 1, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 7, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 18911

La richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1^ marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, si riferisce a norme che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost., ne' difettano i requisiti della chiarezza omogeneita' ed univocita' del quesito referendario in quanto esso mira essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, cosi' come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione. (Ammissibilita' della suddetta richiesta di referendum). - sui requisiti di chiarezza ed univocita' del quesito v. s. n. 16/1978.

Massima n. 18912

Ai sensi dell'art. 39 della l. n. 352/1970, ogni valutazione e decisione in ordine alla incidenza sul procedimento referendario di nuove norme modificative di quelle oggetto della richiesta referendaria, spetta all'ufficio centrale per i referendum, sicche' e' quest'ultimo a dover valutare l'incidenza della l. 19 dicembre 1992 n. 448 sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1^ marzo 1986 oggetto della richiesta referendaria. - giurisprudenza costante v. s. nn. 251/1975, 16/1978, 68/1978, 30/1980, 31/1980, 22/1981 e 35/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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