Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 2, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 4, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 17, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 3, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 18, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 16, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 6, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 5, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 1, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 7, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18911
La richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1^ marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, si riferisce a norme che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost., ne' difettano i requisiti della chiarezza omogeneita' ed univocita' del quesito referendario in quanto esso mira essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, cosi' come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione. (Ammissibilita' della suddetta richiesta di referendum). - sui requisiti di chiarezza ed univocita' del quesito v. s. n. 16/1978.
Massima n. 18912
Ai sensi dell'art. 39 della l. n. 352/1970, ogni valutazione e decisione in ordine alla incidenza sul procedimento referendario di nuove norme modificative di quelle oggetto della richiesta referendaria, spetta all'ufficio centrale per i referendum, sicche' e' quest'ultimo a dover valutare l'incidenza della l. 19 dicembre 1992 n. 448 sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1^ marzo 1986 oggetto della richiesta referendaria. - giurisprudenza costante v. s. nn. 251/1975, 16/1978, 68/1978, 30/1980, 31/1980, 22/1981 e 35/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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