Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1993
Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1993
- Data di deposito
- 9 luglio 1993
- Data di decisione
- 23 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 19686
La non prevista corresponsione in favore del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri - fermo restando il divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del lavoro - dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti, si pone in contrasto con la regola - gia' affermata dalla Corte ma non applicabile al caso di specie in quanto le prestazioni erogate dalla Cassa geometri sono disciplinate da un autonomo sistema normativo che sfugge alla disciplina generale - in base alla quale nell'ipotesi di cumulo di due pensioni deve comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 16 l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - Nello stesso senso su analoga questione proposta riguardo alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19, legge n. 843 del 1978, S. n. 172/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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