Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1993

Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
307/1993
Data di deposito
9 luglio 1993
Data di decisione
23 giugno 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:307

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 773 del 20 ottobre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 19686

La non prevista corresponsione in favore del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri - fermo restando il divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del lavoro - dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti, si pone in contrasto con la regola - gia' affermata dalla Corte ma non applicabile al caso di specie in quanto le prestazioni erogate dalla Cassa geometri sono disciplinate da un autonomo sistema normativo che sfugge alla disciplina generale - in base alla quale nell'ipotesi di cumulo di due pensioni deve comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 16 l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - Nello stesso senso su analoga questione proposta riguardo alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19, legge n. 843 del 1978, S. n. 172/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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