Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1993

Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1993
Data di deposito
4 febbraio 1993
Data di decisione
16 gennaio 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 659 del 18 novembre 1981
  • art. 9, legge n. 195 del 2 maggio 1974
  • art. 3, comma 6, legge n. 659 del 18 novembre 1981
  • legge n. 11 del 16 gennaio 1978
  • art. 3, legge n. 195 del 2 maggio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 19076

La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9, L. 2 maggio 1974, n. 195, come modificati dalla L. 16 gennaio 1978, n. 11, e dagli artt. 3, commi primo e sesto, L. 18 novembre 1981 n. 659, ha ad oggetto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, erogato in forma di contributo annuale ai gruppi parlamentari, e tali norme non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione espressamente o implicitamente desumibili dalla disciplina costituzionale del 'referendum'; detta richiesta esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, a nulla rilevando che essa - diversamente dall'analoga richiesta del 1978, respinta dall'elettorato - non coinvolga le restanti norme della L. n. 195 cit.. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Per l'ammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze