Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 659 del 18 novembre 1981
- art. 9, legge n. 195 del 2 maggio 1974
- art. 3, comma 6, legge n. 659 del 18 novembre 1981
- legge n. 11 del 16 gennaio 1978
- art. 3, legge n. 195 del 2 maggio 1974
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 38, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 19076
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9, L. 2 maggio 1974, n. 195, come modificati dalla L. 16 gennaio 1978, n. 11, e dagli artt. 3, commi primo e sesto, L. 18 novembre 1981 n. 659, ha ad oggetto le norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, erogato in forma di contributo annuale ai gruppi parlamentari, e tali norme non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione espressamente o implicitamente desumibili dalla disciplina costituzionale del 'referendum'; detta richiesta esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, a nulla rilevando che essa - diversamente dall'analoga richiesta del 1978, respinta dall'elettorato - non coinvolga le restanti norme della L. n. 195 cit.. Pertanto, la richiesta in esame va dichiarata ammissibile. - Per l'ammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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