Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1993

Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/1993
Data di deposito
1° luglio 1993
Data di decisione
24 giugno 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
  • art. 72, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 72, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 5, legge n. 81 del 16 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 19651

La mancata indicazione, nella delega conferita con l'art. 5 della legge n. 81 del 1987 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni, di principi e criteri specifici, trova adeguata giustificazione nella limitatezza delle finalita' da raggiungere, per il conseguimento delle quali e' sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale e dia coerente sviluppo e concreta attuazione ai criteri e principi ispiratori della riforma. Al riguardo, tuttavia, principi e criteri direttivi possono utilmente dedursi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987, in particolare dalla direttiva n. 68, che prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice, dovendosi inoltre tenere in considerazione sia la piu' volte rilevata carenza di magistrati professionali, sia la esigenza della piu' possibile sollecita definizione dei processi penali. Esclusa pertanto la prospettata violazione, da parte dell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, dell'art. 76 Cost., cade di conseguenza anche la censura mossa, sul presupposto della sussistenza di tale violazione, all'art. 72, primo e secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, che consente, in base a delega del procuratore della Repubblica, l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, all'udienza dibattimentale pretorile, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 72, primo e secondo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). - Nello stesso senso, su analoghe questioni sorte riguardo alle deleghe conferite, per il processo penale, con l'art. 6 della stessa legge n. 81 del 1987, e per la riforma tributaria, con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 825 del 1971, rispettivamente, sent. nn. 68/1991 e 181/1991; su altre questioni, proposte direttamente nei confronti della suindicata disposizione dell'art. 72, r.d. n. 12 del 1941, modificato dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, v. sent. n. 333/1990 e ord. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991, che con riferimento agli artt. 104, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., ne hanno dichiarato, rispettivamente, la infondatezza e la manifesta infondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, R.D. 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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