Corte costituzionale
Sentenza n. 297/1993
Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 297/1993
- Data di deposito
- 1° luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 475 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 19668
Il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato - piu' volte ribadito nel contesto di sistemi di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attivita' professionale contrassegnati da una pluralita' di sanzioni graduate secondo la gravita' dell'addebito - non e' evocabile nella fattispecie relativa alla prevista decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di sentenza penale di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni. In tal caso, infatti, non e' riscontrabile un complesso di misure afflittive di diversa gravita', essendovi solo, da un lato, un rapporto autorizzatorio, e dall'altro, la permanenza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, e pertanto ragionevolemnte e legittimamente il legislatore ha fatto discendere dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (nella specie la non interdizione dai pubblici uffici o dalle professioni) la decadenza dal rapporto stesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968, n. 475). - Sul principio della giusta proporzione fra sanzione e fatto sanzionato, v. S. nn. 16/1991, 22/1991, 40/1990 e 971/1988.
Massima n. 19669
La diversita' di trattamento tra farmacisti, secondo che operino come titolari di un esercizio farmaceutico ovvero siano inseriti nella struttura sanitaria pubblica con rapporto di impiego, per effetto della norma (art. 14 legge n. 475 del 1968) che in caso di condanna penale che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla professione, prevede automaticamente, per i primi, la decadenza dall'autorizzazione, mentre per i secondi (art. 9 della legge n. 19 del 1990) in nessun caso la condanna penale da' ora luogo alla destituzione di diritto, non vulnera l'art. 3 Cost., non essendo omogeneo il 'tertium comparationis' evocato. Per i "farmacisti pubblici", infatti, si ha un rapporto di impiego che implica un potere disciplinare del datore di lavoro e richiede il rispetto del principio di graduazione delle sanzioni disciplinari agli addebiti; per i "farmacisti privati", invece, si ha un rapporto autorizzatorio che implica la persistenza di determinati requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo -, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, l. 2 aprile 1968, n. 475). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione del T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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