Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1993

Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1993
Data di deposito
1° luglio 1993
Data di decisione
24 giugno 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 475 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 19668

Il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato - piu' volte ribadito nel contesto di sistemi di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attivita' professionale contrassegnati da una pluralita' di sanzioni graduate secondo la gravita' dell'addebito - non e' evocabile nella fattispecie relativa alla prevista decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di sentenza penale di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni. In tal caso, infatti, non e' riscontrabile un complesso di misure afflittive di diversa gravita', essendovi solo, da un lato, un rapporto autorizzatorio, e dall'altro, la permanenza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, e pertanto ragionevolemnte e legittimamente il legislatore ha fatto discendere dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (nella specie la non interdizione dai pubblici uffici o dalle professioni) la decadenza dal rapporto stesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968, n. 475). - Sul principio della giusta proporzione fra sanzione e fatto sanzionato, v. S. nn. 16/1991, 22/1991, 40/1990 e 971/1988.

Massima n. 19669

La diversita' di trattamento tra farmacisti, secondo che operino come titolari di un esercizio farmaceutico ovvero siano inseriti nella struttura sanitaria pubblica con rapporto di impiego, per effetto della norma (art. 14 legge n. 475 del 1968) che in caso di condanna penale che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla professione, prevede automaticamente, per i primi, la decadenza dall'autorizzazione, mentre per i secondi (art. 9 della legge n. 19 del 1990) in nessun caso la condanna penale da' ora luogo alla destituzione di diritto, non vulnera l'art. 3 Cost., non essendo omogeneo il 'tertium comparationis' evocato. Per i "farmacisti pubblici", infatti, si ha un rapporto di impiego che implica un potere disciplinare del datore di lavoro e richiede il rispetto del principio di graduazione delle sanzioni disciplinari agli addebiti; per i "farmacisti privati", invece, si ha un rapporto autorizzatorio che implica la persistenza di determinati requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo -, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, l. 2 aprile 1968, n. 475). - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione del T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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