Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 4, comma 1, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
- art. 1, legge n. 292 del 11 ottobre 1990
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 349 del 8 luglio 1986
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 102, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 19073
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di numerose norme del d.P.R. n. 616 del 1977 e della L. n. 833 del 1978 che riservano allo Stato funzioni amministrative, appare diretta a conseguire l'assegnazione delle medesime competenze alle regioni a statuto ordinario, ma rispetto a tale scopo non esprime un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria, giacche' investe disposizioni eterogenee, le quali hanno ad oggetto non solo funzioni statali ritagliate all'interno di materie complessivamente affidate alle regioni - la cui abrogazione effettivamente comporterebbe l'espansione delle competenze regionali su tutta la materia - ma anche funzioni statali in relazione alle quali un tale effetto non puo' affatto ipotizzarsi e delle quali si richiede dunque una mera soppressione, non ragionevolmente collegata all'espandersi delle competenze regionali. Pertanto, va dichiarata inammissibile la richiesta referendaria concernente (in tutto o in parte) gli artt. 24, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88 e 102, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; l'art. 1 L. 11 ottobre 1990 n. 292; l'art. 4, comma primo, L. 15 gennaio 1991 n. 30; l'art. 2, comma primo, lett. c), L. 8 luglio 1986 n. 349; nonche' l'art. 6, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), L. 23 dicembre 1978 n. 833. - Sulla verifica di ammissibilita' delle richieste referendarie, v. S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione:
- degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del comma primo lettera h) e - limitatamente al comma primo, lettera d), dello stesso articolo - anche dell'art. 4, comma primo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
- dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle parti contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e 16 gennaio 1993, dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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