Corte costituzionale
Sentenza n. 288/1993
Corte cost., sent. 24 giugno 1993, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/1993
- Data di deposito
- 24 giugno 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, lett. b, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- art. 15, comma 4, bis, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19664
Come la Corte ha piu' volte affermato, dall'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalita' rispetto a quello principale, discende che in sede di verifica dell'ammissibilita' della questione e' possibile rilevare il difetto di giurisdizione solo nei casi in cui questo appaia macroscopico, cosicche' nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle norme della legge n. 55 del 1990, come modificate dalla legge n. 16 del 1992, che prevedono la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali dei soggetti condannati per determinati delitti, anche se solo tentati, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'asserito difetto di giurisdizione del rimettente T.A.R., non potendo ritenersi evidente che il giudizio 'a quo' vertesse - come sostenuto dall'Avvocatura - su diritti soggettivi, in quanto, oltre alla novita' ed atipicita' del provvedimento di sospensione, va considerato che questo viene adottato non dall'organo cui l'interessato appartiene, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). - In senso conforme, da ultimo, S. n. 163/1993. Sulle norme in questione v. la seguente massima B.
Massima n. 19665
La 'ratio' posta a fondamento della l. 18 gennaio 1992, n. 16 - che ha introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilita' e, in genere, di capacita' di assumere e mantenere una serie di cariche ed incarichi presso regioni ed enti locali - e' quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettivita'. L'aver equiparato, ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dalla carica elettiva di cui all'impugnato art. 15, commi 1, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55 come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16, i soggetti condannati per delitto tentato e quelli condannati per delitto consumato non appare quindi irragionevole, in quanto si e' inteso dare esclusivo rilievo, in considerazione delle su indicate finalita' della legge, alla capacita' criminale dei soggetti a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi primo, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55, come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla ratio della l. 18 gennaio 1992, n. 16, v. S. nn. 407/1992, 197/1993 e 218/1993. - Sulla legittimita' della equiparazione 'quoad poenam' del delitto tentato e del delitto consumato, v. S. nn. 144/1974 e 26/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, lett. b) e 4- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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