Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1993

Corte cost., sent. 16 giugno 1993, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/1993
Data di deposito
16 giugno 1993
Data di decisione
10 giugno 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 27 gennaio 1992
  • art. 2, comma 7, I periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 27 gennaio 1992
  • art. 2, comma 7, II periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 27 gennaio 1992

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • legge n. 428 del 29 dicembre 1990
  • art. 48, legge n. 428 del 29 dicembre 1990
  • art. 2, lett. f), legge n. 428 del 29 dicembre 1990

Massime

Massima n. 19808

Secondo i principi affermati dalla Corte di cassazione riguardo alla definizione delle "controversie relative a rapporti di lavoro subordinato", di cui all'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., la controversia concernente la richiesta, da parte del lavoratore subordinato, dell'indennita' prevista in caso di insolvenza del datore di lavoro dall'art. 2, comma settimo, d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80 per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980 da parte dello Stato italiano rientra nella competenza funzionale del pretore del lavoro, in quanto il danno sofferto dal lavoratore consiste nello stato di insoddisfazione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro e quindi tale rapporto e' l'antecedente necessario della tutela invocata dal lavoratore. Sono pertanto ammissibili, in quanto sollevate dal pretore del lavoro competente funzionalmente a conoscere della suddetta controversia, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, dell'art. 2, comma settimo, d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80.

Massima n. 19809

Nell'ambito della disciplina concernente, in attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, la previsione di un'indennita' a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in favore dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2, comma settimo, d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, che prevede un'indennita' anche per il danno derivante dalla mancata attuazione della suddetta direttiva comunitaria da parte dello Stato italiano, va interpretato nel senso che soggetto passivo del diritto all'indennizzo ivi previsto e' l'I.N.P.S. presso cui e' costituito il suddetto Fondo di garanzia. La norma quantifica la responsabilita' imposta allo Stato-ordinamento dalla sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 1991, ma in pari tempo costituisce la relativa obbligazione non in capo allo Stato-persona, ma a uno degli enti pubblici in cui si articola l'apparato dell'amministrazione indiretta statale. La legittimazione dell'I.N.P.S. si argomenta, oltre che da un argomento logico costituito dall'identita' del risarcimento rispetto all'ammontare della prestazione previdenziale a regime gravante su detto Fondo, dalla lettera dell'art. 4 del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80 che pone a carico del Fondo suddetto gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 e dunque, dato il riferimento all'intero art. 2, anche dall'applicazione dell'art. 2, comma settimo.

Massima n. 19810

Tra i principi e criteri direttivi da osservarsi dal legislatore delegato in base alla legge di delega n. 428 del 1990 (legge comunitaria del 1980) per l'attuazione della direttiva CEE n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, va compreso, oltre a quelli specificatamente enunciati nell'art. 48 della legge n. 428, il criterio stabilito in generale dall'art. 2, lett. f), della medesima legge - per l'attuazione di tutte le direttive comunitarie che essa contempla - di piena conformita' alle norme dell'anzidetta direttiva ed alle integrazioni e modifiche ad esse successivamente apportate dagli organi competenti, e quindi, in particolare, la statuizione della sentenza 19 novembre 1991 della Corte del Lussemburgo, che in caso di inosservanza dell'obbligo di attuazione entro il termine fissato dall'art. 11 della direttiva, costituisce lo Stato membro responsabile per i danni che ne siano derivati ai singoli. Va quindi senz'altro respinta la censura avanzata nei confronti dell'art. 2, settimo comma, primo periodo, della legge delegata emanata con il d.P.R. n. 80 del 1992 - concernente il risarcimento spettante per tali danni al lavoratore - in base all'errato assunto che tale disposizione, nessun criterio ricollegabile ad essa figurando fra quelli previsti nell'art. 48 della legge di delega, dovrebbe ritenersi lesiva dell'art. 76 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 76 Cost., dell'art. 2, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80). - Sulle statuizioni delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita' come parte integrante della normativa comunitaria v. S. nn. 113/1985 e 168/1991.

Massima n. 19811

L'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80, nel prevedere un'indennita' anche per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, da parte dello Stato italiano, commisura il danno risarcibile del lavoratore, per quanto riguarda la somma capitale, all'ammontare dei crediti di lavoro garantiti dalla direttiva comunitaria, nei termini in cui questa viene tardivamente (ma correttamente) attuata dalla legislazione nazionale, in modo da ottenere praticamente un risultato analogo a quello della retroattivita' della disciplina dell'intervento del Fondo di garanzia nel sistema a regime, formalmente esclusa dal comma sesto dell'art. 2. Dettando una disciplina unitaria, tale norma ha rispettato il criterio direttivo - impartito dall'art. 2, lett. f), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - di piena conformita' alla normativa comunitaria, in relazione al capo 43 della sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 1991, secondo cui "le condizioni, formali e sostanziali, prescritte dalle diverse legislazioni nazionali in materia di risarcimento del danno non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, lett. f) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80).

Massima n. 19812

Non puo' avere corso la richiesta verifica della legittimita' costituzionale del termine di decadenza (di un anno dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 80 del 1992) stabilito per l'esercizio dell'azione diretta ad ottenere l'indennita' prevista in caso di insolvenza del datore di lavoro, dall'art. 2, settimo comma, secondo periodo, dello stesso decreto, per la mancata attuazione, da parte dello Stato, della direttiva CEE emanata in proposito (n. 987 del 1980). La questione, sollevata, per eccesso di delega, in riferimento al criterio di piena conformita' alla direttiva comunitaria stabilito dall'art. 2, lett. f) della legge n. 428 del 1990, per essere detto termine meno favorevole di quello previsto nel sistema a regime, difetta invero di rilevanza in quanto le domande dei ricorrenti risultano proposte regolarmente, nel giudizio 'a quo', entro l'anno stabilito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, lett. f), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - dell'art. 2, settimo comma, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, secondo periodo, del citato d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, sollevata dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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