Corte costituzionale
Sentenza n. 284/1993
Corte cost., sent. 16 giugno 1993, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/1993
- Data di deposito
- 16 giugno 1993
- Data di decisione
- 10 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 3 aprile 1985
Parametri
- art. 128, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 5, punto 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 19661
Con norma di carattere generale l'art. 128 della Costituzione, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo. - In questo senso, S. n. 42/1961.
Massima n. 19662
L'autonomia di ogni regione a statuto speciale e' specificamente caratterizzata dalle norme dello statuto stesso, le quali hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica. - In questo senso, 'ex plurimis', S. n. 24/1957.
Massima n. 19663
In base ai principi posti, nella loro correlazione, dagli artt. 128 e 116 della Costituzione, anche nelle Regioni ad autonomia speciale la competenza legislativa in materia di elezioni provinciali appartiene allo Stato, salvo che lo Statuto non l'attribuisca esplicitamente alla Regione. Pertanto, in mancanza, nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di una norma in tal senso, che non potrebbe certo desumersi dall'art. 5 - dal quale anzi si evince la volonta' del legislatore costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni - ne', tanto meno, dal successivo art. 59 - il quale si limita soltanto ad affermare che Province e Comuni hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale. - v. massime precedenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15 (Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali), nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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