Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1993

Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/1993
Data di deposito
10 giugno 1993
Data di decisione
28 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge n. 146 del 12 giugno 1990
  • art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19704

L'obbligo del preavviso minimo e dell'indicazione della durata dall'astensione dal lavoro - previsto dalla L. n. 146 del 1990 in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali - costituiscono veri e propri limiti del diritto di sciopero, strumentali alla salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto che il suddetto obbligo costituirebbe solo una garanzia degli utenti).

Massima n. 19705

La rilevanza della questione di costituzionalita' mirante ad escludere incondizionatamente l'obbligo di preavviso in caso di sciopero economico-politico nei servizi pubblici essenziali, e' indipendente dall'accertamento che l'osservanza del preavviso avrebbe impedito, nel caso concreto, l'efficace attuazione, dello sciopero, sicche' l'omessa motivazione, da parte del giudice 'a quo', in ordine a tale circostanza di fatto, non comporta inammissibilita' della questione nei termini in cui e' sollevata.

Massima n. 19706

La richiesta di una pronuncia additiva che escluda del tutto l'obbligo del preavviso minimo per lo sciopero a carattere economico-politico nei servizi pubblici essenziali non implica una pluralita' di scelte possibili, onde la questione in tali termini sollevata non interferisce nella sfera delle scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto contrario).

Massima n. 19707

Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, posto dall'art. 14 delle preleggi, puo' costituire ostacolo ad una pronuncia interpretativa fondata sull'analogia, ma non gia' ad una sentenza di illegittimita' costituzionale che ampli la portata della norma eccezionale. (In base a tale assunto, la Corte - respingendo un'eccezione 'ex parte' - ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' mirante ad estendere allo sciopero economico-politico l'esenzione dall'obbligo di preavviso minimo prevista, per altri casi di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dall'art. 2, comma settimo, L. n. 146 del 1990, altresi' precisando che quest'ultimo "non e' propriamente una norma eccezionale").

Massima n. 19708

In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la predisposizione, da parte degli stessi lavoratori, di misure reputate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti, non esime le organizzazioni sindacali dall'obbligo di preavviso minimo nei casi in cui esso e' richiesto dalla L. n. 146 del 1990, giacche' - in base a valutazione legale tipica - detto obbligo e' autonomo, e non gia' assorbito, dalle misure che l'impresa erogatrice deve predisporre per assicurare all'utenza le prestazioni indispensabili.

Massima n. 19709

Ai fini del bilanciamento con i diritti degli utenti dei servizi pubblici essenziali, lo sciopero economico-politico e' avvicinabile allo sciopero economico-contrattuale, e non gia' allo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale o allo sciopero di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori, giacche' in tali ultime ipotesi le finalita' degli scioperanti attengono ad interessi fondamentali della collettivita' e della persona, mentre nei primi due casi afferiscono agli interessi economici dei lavoratori, contemplati nel titolo III della parte I della Costituzione. Percio', legittimamente la disciplina dell'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali esclude dall'obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata soltanto lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale o dell'incolumita' e sicurezza dei lavoratori, e non anche lo sciopero economico-politico, atteso che in tale ultima ipotesi il bilanciamento con i diritti degli utenti conduce ad un esito diverso e piu' limitativo delle condizioni di effettivita' dello sciopero. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma settimo, L. 12 giugno 1990 n. 146, sollevata in riferimento all'art. 40 Cost.). - Sulla qualificazione dello sciopero politico come liberta', v. S. n. 290/1974; circa i limiti entro cui lo sciopero economico-politico e' qualificabile come diritto soggettivo, v. S. n. 1/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento all'art. 40 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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