Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1993

Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1993
Data di deposito
4 giugno 1993
Data di decisione
27 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:271

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19614

La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennita' per la perdita di avviamento cosi' come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalita' generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparita' di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, e' del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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