Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1993
Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:271
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19614
La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennita' per la perdita di avviamento cosi' come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalita' generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparita' di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, e' del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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