Corte costituzionale
Sentenza n. 269/1993
Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19656
Come la Corte ha gia' affermato, il reato di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo; non puo', quindi, ritenersi irragionevole l'aver previsto che il reato sussista ugualmente nonostante l'intervenuta concessione in sanatoria, cosi' come non contrasta con il principio di uguaglianza l'aver previsto solo per le violazioni alle norme edilizie di cui all'art. 20 l. n. 47 del 1985, che la successiva concessione in sanatoria estingua il reato, attesa la diversita' di scopi, presupposti e di oggetto dei due complessi normativi: da un lato la normativa posta a tutela delle zone di particolare interesse ambientale e dall'altro la disciplina edilizia. E' tuttavia auspicabile, come gia' rilevato, un intervento del legislatore volto alla ridefinizione delle previsioni sanzionatorie in modo da consentire la diversificazione del trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravita' dei fatti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431). - S. nn. 67/1992 e 122/1993 e O. n. 431/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze