Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1993

Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/1993
Data di deposito
4 giugno 1993
Data di decisione
27 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 19646

Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la non applicabilita' ai termini per la proposizione della domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato dalla legge, ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria dell'impugnato art. 1, l. n. 742/1969, nel senso di ricomprendere nella locuzione "termini processuali" anche i brevi termini di decadenza stabiliti per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Deve percio' ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale (come gia' stabilito dalla Corte di cassazione per il termine di cui all'art. 2527 cod. civ.) il termine di tre mesi previsto dall'art. 80 l. n. 392/1978 per la domanda giudiziale che il locatore puo' proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, cadendo di conseguenza la censura di incostituzionalita' avanzata sull'errato presupposto che nel caso la reclamata sospensione del termine nel periodo feriale non fosse applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sull'ambito di operativita' della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, v. Sent. nn. 380/1992, 49/1990, 255/1987 e 40/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze