Corte costituzionale
Sentenza n. 268/1993
Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 19646
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la non applicabilita' ai termini per la proposizione della domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato dalla legge, ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria dell'impugnato art. 1, l. n. 742/1969, nel senso di ricomprendere nella locuzione "termini processuali" anche i brevi termini di decadenza stabiliti per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Deve percio' ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale (come gia' stabilito dalla Corte di cassazione per il termine di cui all'art. 2527 cod. civ.) il termine di tre mesi previsto dall'art. 80 l. n. 392/1978 per la domanda giudiziale che il locatore puo' proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, cadendo di conseguenza la censura di incostituzionalita' avanzata sull'errato presupposto che nel caso la reclamata sospensione del termine nel periodo feriale non fosse applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sull'ambito di operativita' della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, v. Sent. nn. 380/1992, 49/1990, 255/1987 e 40/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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