Corte costituzionale
Sentenza n. 261/1993
Corte cost., sent. 1° giugno 1993, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19588
Non puo' non ritenersi rilevante, in giudizio di appello, una questione di legittimita' costituzionale che investa le norme alla cui stregua deve valutarsi la legittimita' della sentenza impugnata. Va percio' respinta, nella specie, la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in un giudizio di appello, nei confronti della disposizione dell'art. 32, terzo comma. del d.P.R. n. 448 del 1988, concernente la possibilita' che il giudice dell'udienza preliminare, nel processo minorile, pronunci sentenza di non luogo a procedere, eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base al non pertinente assunto che la norma censurata, attenendo ai poteri decisori del giudice di primo grado, non era tra quelle che il giudice di appello avrebbe dovuto applicare.
Massima n. 19589
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la possibilita' prevista, riguardo al processo minorile, dell'art. 32, primo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, che nell'udienza preliminare il giudice, quando ritenga di decidere allo stato degli atti, pronunci sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, precluda all'imputato, anche nell'eventuale appello "cristallizzando" il materiale probatorio raccolto, di dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. In seguito alla sentenza n. 77 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso su citato art. 32, "nella parte in cui non prevede la possibilita' di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato", anche nella suddetta ipotesi di concessione del perdono giudiziale, all'imputato e' infatti offerta la possibilita' di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento nel cui ambito e' posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, 'in parte qua'). - V. sent. n. 77/1993 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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