Corte costituzionale
Sentenza n. 259/1993
Corte cost., sent. 1° giugno 1993, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:259
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 151 del 19 maggio 1975
- art. 467, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 19674
Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non puo' operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che pero' solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della meta' della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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