Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1993

Corte cost., sent. 1° giugno 1993, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/1993
Data di deposito
1° giugno 1993
Data di decisione
26 maggio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 19645

La disparita' di trattamento tra "ufficiali e sottufficiali", da una parte, e "altri militari", dall'altra, riguardo alla pena accessoria della rimozione dal grado, per l'applicazione della quale, a norma dell'art. 29 cod. pen. mil. di pace, mentre nei confronti dei primi si richiede che la reclusione militare inflitta sia di piu' di tre anni, nei confronti dei secondi, invece, basta che superi l'anno, non puo' trovare giustificazione - come d'altra parte gia' riconosciuto dalla Commissione ministeriale che curo' il progetto definitivo del codice penale militare di pace - ne' nella presunta diversita' fra le categorie degli ufficiali e sottufficiali da un lato, e quella dei graduati di truppa dall'altro, ne' nella presunta piu' ampia possibilita' di "errori" cui sarebbero esposti gli ufficiali e sottufficiali in quanto, rappresentando l'"errore" un comportamento penalmente sanzionato, e dovendo riconoscersi a gradi piu' elevati dell'ordinamento militare una serie di qualita' specifiche antagoniste rispetto alla eventuale commissione di fatti costituenti reato, tale categoria risulta, al contrario, meno esposta delle altre al "rischio" del delitto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p. nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare inflitta per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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