Corte costituzionale
Sentenza n. 258/1993
Corte cost., sent. 1° giugno 1993, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 19645
La disparita' di trattamento tra "ufficiali e sottufficiali", da una parte, e "altri militari", dall'altra, riguardo alla pena accessoria della rimozione dal grado, per l'applicazione della quale, a norma dell'art. 29 cod. pen. mil. di pace, mentre nei confronti dei primi si richiede che la reclusione militare inflitta sia di piu' di tre anni, nei confronti dei secondi, invece, basta che superi l'anno, non puo' trovare giustificazione - come d'altra parte gia' riconosciuto dalla Commissione ministeriale che curo' il progetto definitivo del codice penale militare di pace - ne' nella presunta diversita' fra le categorie degli ufficiali e sottufficiali da un lato, e quella dei graduati di truppa dall'altro, ne' nella presunta piu' ampia possibilita' di "errori" cui sarebbero esposti gli ufficiali e sottufficiali in quanto, rappresentando l'"errore" un comportamento penalmente sanzionato, e dovendo riconoscersi a gradi piu' elevati dell'ordinamento militare una serie di qualita' specifiche antagoniste rispetto alla eventuale commissione di fatti costituenti reato, tale categoria risulta, al contrario, meno esposta delle altre al "rischio" del delitto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p. nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare inflitta per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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