Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1993

Corte cost., sent. 29 gennaio 1993, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:25

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 217 del 28 febbraio 1992
  • decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • legge n. 415 del 31 dicembre 1991
  • legge n. 431 del 31 dicembre 1991
  • decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992
  • legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • legge n. 140 del 7 febbraio 1992
  • legge n. 433 del 31 dicembre 1991
  • art. 7, decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992
  • art. 9, comma 1, legge n. 433 del 31 dicembre 1991
  • art. 7, comma 1, legge n. 431 del 31 dicembre 1991
  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992
  • art. 2, comma 2, tab. B, legge n. 415 del 31 dicembre 1992
  • art. 5, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 42, comma 7, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • art. 11, decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992
  • art. 2, comma 2, tab. A, legge n. 415 del 31 dicembre 1991
  • art. 4, comma 1, legge n. 140 del 7 febbraio 1992
  • art. 42, comma 6, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • art. 9, comma 2, legge n. 433 del 31 dicembre 1991
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 2, comma 2, tab. B, legge n. 415 del 31 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19227

Non sussistono le condizioni affinche' - in adesione all'auspicio dell'Avvocatura dello Stato - gli atti relativi alle sollevate questioni di costituzionalita' di varie leggi pluriennali di spesa siano restituiti all'autorita' rimettente (Corte dei conti), per un nuovo esame della rilevanza alla stregua "dell'importante manovra di riequilibrio della finanza pubblica, avviata sulla base del d.l. n. 383/1992 e della legge di delega 421/1991"; infatti, non solo non risulta una specifica corrispondenza fra la menzionata "manovra di riequilibrio" e le varie leggi di spesa oggetto di censura, ma l'auspicio e' formulato con indicazione del tutto generica, senza che sia chiarito in qual modo lo 'ius superveniens' possa incidere sulle questioni, nei termini in cui queste sono state sollevate.

Massima n. 19228

Le leggi pluriennali di spesa, quando si riferiscono ad interventi per loro natura finanziariamente inscindibili, rivestono carattere unitario, in guisa che l'attivazione amministrativa degli interventi rende gli oneri di spesa inderogabili per tutti gli esercizi interessati. Percio', ai fini del controllo preventivo della Corte dei conti sui decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio in attuazione delle suddette leggi, non e' priva di rilevanza la questione di costituzionalita' diretta a censurare la mancante o inadeguata copertura finanziaria degli oneri che graveranno sugli esercizi successivi a quello cui si riferiscono i decreti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalita' di varie leggi di spesa pluriennali, sollevate senza muovere rilievi in ordine alla copertura finanziaria relativa all'esercizio in corso). - S. n. 384/1991.

Massima n. 19229

Per le leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale, non e' sufficiente la puntuale copertura finanziaria degli oneri relativi alla durata di quest'ultimo, dovendosi indicare - in aggiunta ad essa - una previsione ragionevole e credibile di risorse per far fronte agli oneri gravanti sugli esercizi successivi, sempreche', in tali esercizi, le quote assumano andamenti marcatamente crescenti e richiedano percio' un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Detta copertura aggiuntiva non e' invece necessaria se - come nel caso delle leggi impugnate - non si ravvisi un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria nel triennio: cio' che, a fronte di un presumibile andamento non regressivo del flusso delle entrate, realizza una ragionevole coerenza tra onere coperto nel triennio e onere a regime. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 7, comma primo, L. n. 431 del 1991; 9, commi primo e secondo, L. n. 433 del 1991; 4, comma primo, L. n. 140 del 1992; 1, comma secondo, e 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7, 11 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio 1992-1994). - S. n. 384/1991.

Massima n. 19230

Le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Corte dei conti assumendo che la copertura dei fondi speciali previsti dalla legge finanziaria 1992 per il triennio 1992-1994 (e, conseguentemente, la stessa copertura di varie leggi di spesa pluriennali) sarebbe inattendibile perche' fondata in buona parte su previsioni di entrate straordinarie non ripetibili oltre il 1992, risultano generiche - e percio' inammissibili - dal momento che l'organo rimettente non indica le entrate che sarebbero caratterizzate da tale occasionalita' e irripetibilita' e cio' non consente alla Corte di compiere, con propri autonomi criteri, un'indagine diretta ad individuarle, non essendo indicato il punto di vista da cui muove la doglianza. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto Cost., e concernenti gli artt. 2, comma secondo, L. n. 415 del 1991; 7, comma primo, L. n. 431 del 1991; 9, commi primo e secondo, L. n. 433 del 1991; 42, commi sesto e settimo, L. n. 104 del 1992; 4, comma primo, L. n. 140 del 1992; 1, comma secondo, e 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7, 11 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 87/1993.

Massima n. 19231

Il rispetto sostanziale dell'obbligo di copertura finanziaria previsto dall'art. 81, comma quinto, Cost., non consente di rinviare la copertura degli oneri di spesa pluriennali alle successive manovre di bilancio, dovendosi, fin dal momento in cui una spesa viene deliberata, essere consapevoli dei suoi costi reali e delle fonti di approvvigionamento, in vista del perseguimento della linea di tendenziale equilibrio finanziario. A tal fine, l'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978 (aggiunto dalla L. n. 362 del 1988), consente l'iscrizione di accantonamenti di segno negativo nei fondi speciali della legge finanziaria, non gia' quale espediente contabile per eludere l'obbligo suddetto, bensi' subordinandola quanto meno alla previa presentazione alle Camere di correlativi disegni di legge di provvista, alla cui approvazione e' altresi' condizionata l'utilizzazione concreta dei corrispondenti accantonamenti di segno positivo.

Massima n. 19232

Le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Corte dei conti assumendo l'insufficiente copertura finanziaria di varie leggi di spesa pluriennali per il triennio 1992-1994, a causa dell'avvenuta iscrizione nei fondi speciali della legge finanziaria 1992 di accantonamenti di segno negativo senza la necessaria previa presentazione alle Camere di corrispondenti disegni di legge di provvista, risultano generiche e, percio', inammissibili: in primo luogo, perche' non e' dato desumere se la denunciata carenza di provvista degli accantonamenti negativi sia riferita a tutte le leggi impugnate (delle quali, invece, due soltanto, e per il solo esercizio 1994, fanno capo ai suddetti accantonamenti); in secondo luogo, perche' non si comprende quale rilievo assuma tale mancanza a fronte di un'indicazione di copertura ben piu' ampia e comunque idonea a soddisfare il corrispondente onere di spesa; in terzo luogo, perche' non e' possibile stabilire come tale limitato onere - per la sua irrilevante entita' rispetto agli oneri complessivi gravanti sulla legge finanziaria 1992 - possa incidere in modo sostanziale sull'equilibrio tra entrate e spese. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, comma secondo, L. n. 415 del 1991, nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., ed in relazione all'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, introdotto dalla L. n. 362 del 1988). - Sulla portata dell'art. 11 bis, L. n. 468 del 1978, v. la precedente massima E.

Massima n. 19233

Il documento di programmazione economica e finanziaria non ha valore precettivo, bensi' di indirizzo, ed assume rilievo, piu' che per le spese di parte corrente, essenzialmente per quelle in conto capitale, per la cui copertura e' possibile il ricorso all'indebitamento. Pertanto, in sede di scrutinio di costituzionalita' attinente a profili di copertura finanziaria delle leggi nel quadro del tendenziale equilibrio tra entrate e spese, gli scostamenti della legge finanziaria dalle previsioni del documento programmatico - e specificamente da quelle del bilancio triennale programmatico, che di tale documento fa parte - potrebbero assumere rilievo non tanto su di un piano meramente quantitativo (non sussistendo al riguardo un vincolo assoluto), ma se denotino mancanza di coordinamento tra il momento di fissazione degli obiettivi e quello di individuazione delle scelte concrete. - Sul valore di indirizzo del documento programmatico, v. S. nn. 384/1991, 12/1987, 1/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992) nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 5 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7 e 14, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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