Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:238
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
- art. 1, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 384 del 27 novembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 19647
Una volta che il giudice 'a quo' abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilita' della questione da parte della Corte potrebbe far disattendere la premessa interpretativa - del medesimo giudice - solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Principio ribadito dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della vigente disciplina dell'I.C.I.A.P., riconoscendo nella specie la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale e rilevando inoltre che, come risultava dalla sentenza parziale emessa nel giudizio 'a quo', il rimettente tribunale aveva affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilita' della proposta azione di accertamento negativo in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie). - V. sent. nn. 103/1993, 436/1992 e 67/1985.
Massima n. 19648
Nel giudizio di legittimita' costituzionale la questione da esaminare deve essere circoscritta al profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili svolti nelle memorie delle parti private costituite nel giudizio stesso. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, come modificato da d.l. n. 332 del 1989, conv. in l. n. 384 del 1989, sollevata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 53 Cost., le parti avevano dedotto ulteriori profili di incostituzionalita' anche in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.). - v. S. n. 149/1992; O. n. 469/1992.
Massima n. 19649
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, il quale istituisce, in via transitoria, un'imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, sollevata sotto il profilo che l'imposta stessa non sarebbe commisurata ai criteri costituzionali di progressivita', va ribadito che il principio di progressivita', di cui all'art. 53 Cost., non si riferisce alle singole imposte, bensi' all'ordinamento tributario considerato nel suo complesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. nn. 159/1985, 23/1968, 128/1966, 30/1964, 12/1960.
Massima n. 19650
L'indice rivelatore di redditivita', al quale e' commisurata l'imposta comunale delle imprese, arti e professioni, di cui all'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, non viola l'art. 53 Cost., sotto il profilo che all'interno degli scaglioni dalla norma indicati, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta sarebbe inversamente proporzionale alla capacita' contributiva del soggetto, quale espressa dalla norma stessa. Tale indice, infatti, non risulta basato esclusivamente sulla superficie dell'immobile adibito all'esercizio dell'attivita' - come nella precedente normativa riferita al 1989, e, a tal motivo, ritenuta illegittima (sent. n. 103 del 1991), ma altresi' su di un correttivo della misura base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto (riduzione del cinquanta per cento per reddito superiore a dodici milioni; aumento del cento per cento per reddito non superiore a cinquanta milioni) cosicche', con riguardo alla natura del tributo, non appare irragionevole il metodo impositivo prescelto. Del resto, in base ai dati della comune esperienza, e come si evince anche dalla su citata decisione della Corte, e' da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attivita' considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditivita' dell'attivita' produttiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. n. 103/1991 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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