Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, comb.disp., decreto-legge n. 379 del 16 settembre 1987
- legge n. 468 del 14 novembre 1987
- art. 3, comma 6, bis, decreto-legge n. 379 del 16 settembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 19584
Non e' irragionevole ne' lesivo del principio di eguaglianza il combinato disposto dei commi 1 e 6 bis dell'art. 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1987 n. 468, come emendato dalla sent. della Corte costituzionale n. 1/1991, nella parte in cui dispone la valutazione delle pensioni sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle varie leggi intervenute in materia, solo a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei segretari generali dei comuni e delle province e non anche a favore del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo. La discrezionalita' del legislatore nella determinazione dei trattamenti pensionistici delle diverse categorie di dipendenti appare infatti nel caso legittimamente esercitata. Anche se la disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed impiegato dell'Ente suddetto, in forza dell'art. 35 del regolamento organico approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 24 luglio 1971, n. 3279/R.A., attuativo dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 81, e' stata costantemente modellata sulle norme vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali, al momento della cessazione del rapporto detto collegamento si interrompe per effetto dell'art. 71 dello stesso regolamento. Inoltre, pur essendo in atto - come gia' riconosciuto dalla Corte - una tendenza alla omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti degli enti locali e dei dirigenti dello Stato, specie in relazione alle funzioni e alle responsabilita', tale omogeneizzazione, a parte che si e' verificata negli ultimi tempi e non sussisteva negli anni decorsi, non e' sufficiente da sola a far ritenere sussistente la violazione dell'invocato precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, commi 1 e 6 bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, 'in parte qua'). - V., in relazione alla tendenza all'omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti di enti locali e di dirigenti civili dello Stato, la sent. n. 491/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 6- bis dell'art. 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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