Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1993

Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 19741

Il principio della pubblicita' del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia - sancito, peraltro, anche in vari atti internazionali (art. 6, Convenzione europea per i diritti dell'uomo, di cui alla l. n. 848 del 1955; art. 19, secondo comma, Dichiarazione dei diritti e delle liberta' fondamentali, adottata con risoluzione del 12 aprile 1989) - non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia. - In questo senso, S. nn. 373/92, 69/1991, 50/1989.

Massima n. 19742

Nel procedimento per responsabilita' disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignita' umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicita' delle udienze non puo' risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziche' l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze