Corte costituzionale
Sentenza n. 235/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 19741
Il principio della pubblicita' del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia - sancito, peraltro, anche in vari atti internazionali (art. 6, Convenzione europea per i diritti dell'uomo, di cui alla l. n. 848 del 1955; art. 19, secondo comma, Dichiarazione dei diritti e delle liberta' fondamentali, adottata con risoluzione del 12 aprile 1989) - non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia. - In questo senso, S. nn. 373/92, 69/1991, 50/1989.
Massima n. 19742
Nel procedimento per responsabilita' disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignita' umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicita' delle udienze non puo' risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziche' l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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