Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1993
Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1993
- Data di deposito
- 5 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 marzo 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 23 del 19 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19507
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, ai fini della rilevanza della questione, e' sufficiente che il giudice debba fare in ogni caso applicazione nel giudizio 'a quo' della norma denunciata. E' percio' del tutto ininfluente, nel caso di specie, la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia della navigazione sul lago Trasimeno nei termini poi recepiti dalla legge della Regione Umbria (l. 19 luglio 1988, n. 23) contenente la disposizione impugnata.
Massima n. 19508
Il secondo comma dell'art. 5, l. Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, che consente la navigazione sul lago Trasimeno alle imbarcazioni con motori diesel di potenza superiore a nove cavalli fiscali ma inferiore ai venticinque effettivi, costituisce una deroga rispetto alla prescrizione generale contenuta nell'impugnato primo comma dello stesso articolo, secondo il quale sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno solo imbarcazioni con motori di potenza non superiore ai nove cavalli fiscali. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere derogatorio del secondo comma citato impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale - applicabile riguardo alle imbarcazioni con motore a benzina - contenuta nel primo comma. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma primo, l. regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23). - Riguardo alle reiterate affermazioni del su enunciato principio, v., 'ex plurimis', sent. n. 383/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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