Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1993

Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/1993
Data di deposito
5 maggio 1993
Data di decisione
23 marzo 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 23 del 19 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 19507

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, ai fini della rilevanza della questione, e' sufficiente che il giudice debba fare in ogni caso applicazione nel giudizio 'a quo' della norma denunciata. E' percio' del tutto ininfluente, nel caso di specie, la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia della navigazione sul lago Trasimeno nei termini poi recepiti dalla legge della Regione Umbria (l. 19 luglio 1988, n. 23) contenente la disposizione impugnata.

Massima n. 19508

Il secondo comma dell'art. 5, l. Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, che consente la navigazione sul lago Trasimeno alle imbarcazioni con motori diesel di potenza superiore a nove cavalli fiscali ma inferiore ai venticinque effettivi, costituisce una deroga rispetto alla prescrizione generale contenuta nell'impugnato primo comma dello stesso articolo, secondo il quale sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno solo imbarcazioni con motori di potenza non superiore ai nove cavalli fiscali. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere derogatorio del secondo comma citato impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale - applicabile riguardo alle imbarcazioni con motore a benzina - contenuta nel primo comma. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma primo, l. regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23). - Riguardo alle reiterate affermazioni del su enunciato principio, v., 'ex plurimis', sent. n. 383/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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