Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1993
Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1993
- Data di deposito
- 3 maggio 1993
- Data di decisione
- 22 aprile 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:213
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- deliberaz. commissione controllo reg. Veneto del 11 novembre 1992
Parametri
- art. 125, Costituzione
- legge n. 108 del 17 febbraio 1968
Massime
Massima n. 19610
Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non puo' essere presa in esame - in quanto carente di qualsiasi motivazione - l'eccezione di inammissibilita' genericamente formulata dal resistente nell'atto di costituzione e della quale non vi e' piu' alcun cenno nella successiva memoria.
Massima n. 19611
Il decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40 - il quale, individuando tassativamente gli atti regionali assoggettati al controllo della Commissione statale 'ex' art. 125 Cost., esclude dal relativo elenco le deliberazioni relative alla convalida e decadenza dei consiglieri regionali - ha carattere chiaramente innovativo, e non costituisce percio' argomento determinante per ritenere sottratte al controllo statale le deliberazioni medesime, adottate anteriormente al decreto stesso. - V. anche la successiva massima C.
Massima n. 19612
Le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di convalida della elezione e di decadenza dei propri componenti devono ritenersi sottratte al controllo della Commissione statale 'ex' art. 125 Cost.. Infatti le norme della L. n. 108 del 1968, (specificamente disciplinanti la materia anzidetta) prevedono - per il deposito, la pubblicazione e la notifica delle inerenti deliberazioni consiliari - termini del tutto inconciliabili con la procedura di controllo regolata dall'art. 45, L. n. 62 del 1953: inoltre pur essendo l'autonomia dei Consigli regionali di tutt'altra natura rispetto a quella delle Camere, un controllo di carattere amministrativo mal si inserirebbe nella materia in esame - che la legge riserva al Consiglio - dovendosi invece garantire l'immediato ricorso alla tutela giurisdizionale, cui e', per giunta, espressamente legittimato il Commissario del Governo nella regione. Non spetta, pertanto, allo Stato - e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto - annullare la deliberazione n. 453 del 1 ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale; conseguentemente, va annullata la decisione n. 12419 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto, annullare la deliberazione n. 453 del 1° ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale;
Annulla di conseguenza la decisione n. 12419 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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