Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1993

Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/1993
Data di deposito
3 maggio 1993
Data di decisione
22 aprile 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:213

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
  • deliberaz. commissione controllo reg. Veneto del 11 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19610

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non puo' essere presa in esame - in quanto carente di qualsiasi motivazione - l'eccezione di inammissibilita' genericamente formulata dal resistente nell'atto di costituzione e della quale non vi e' piu' alcun cenno nella successiva memoria.

Massima n. 19611

Il decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40 - il quale, individuando tassativamente gli atti regionali assoggettati al controllo della Commissione statale 'ex' art. 125 Cost., esclude dal relativo elenco le deliberazioni relative alla convalida e decadenza dei consiglieri regionali - ha carattere chiaramente innovativo, e non costituisce percio' argomento determinante per ritenere sottratte al controllo statale le deliberazioni medesime, adottate anteriormente al decreto stesso. - V. anche la successiva massima C.

Massima n. 19612

Le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di convalida della elezione e di decadenza dei propri componenti devono ritenersi sottratte al controllo della Commissione statale 'ex' art. 125 Cost.. Infatti le norme della L. n. 108 del 1968, (specificamente disciplinanti la materia anzidetta) prevedono - per il deposito, la pubblicazione e la notifica delle inerenti deliberazioni consiliari - termini del tutto inconciliabili con la procedura di controllo regolata dall'art. 45, L. n. 62 del 1953: inoltre pur essendo l'autonomia dei Consigli regionali di tutt'altra natura rispetto a quella delle Camere, un controllo di carattere amministrativo mal si inserirebbe nella materia in esame - che la legge riserva al Consiglio - dovendosi invece garantire l'immediato ricorso alla tutela giurisdizionale, cui e', per giunta, espressamente legittimato il Commissario del Governo nella regione. Non spetta, pertanto, allo Stato - e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto - annullare la deliberazione n. 453 del 1 ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale; conseguentemente, va annullata la decisione n. 12419 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto, annullare la deliberazione n. 453 del 1° ottobre 1992 del Consiglio regionale in materia di decadenza dalla carica di consigliere regionale;

Annulla di conseguenza la decisione n. 12419 dell'11 novembre 1992 della Commissione anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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