Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1993

Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1993
Data di deposito
29 aprile 1993
Data di decisione
21 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 154 del 15 maggio 1991
  • decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19472

La esclusione, disposta dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 1991 (conv. in legge n. 154 del 1991), dalla sanatoria amministrativa ivi prevista, per le violazioni costituenti reato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, l. n. 516/1982 (stampa, fornitura, acquisto e detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione), e' giustificata dal fatto che la legge suddetta, nella logica della duplice perseguita finalita' di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha previsto l'accesso alla sanatoria amministrativa solo per le infrazioni tributarie aventi carattere penale di minore gravita', caratteristica questa che non puo' essere riconosciuta alle omesse annotazioni di cui all'art. 3, l. n. 516/1982, attesa la particolare insidiosita' delle relative fattispecie e la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. con mod. in l. 15 maggio 1991, n. 154). - In senso conforme S. n. 178/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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