Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1993
Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1993
- Data di deposito
- 29 aprile 1993
- Data di decisione
- 21 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 154 del 15 maggio 1991
- decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19472
La esclusione, disposta dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 1991 (conv. in legge n. 154 del 1991), dalla sanatoria amministrativa ivi prevista, per le violazioni costituenti reato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, l. n. 516/1982 (stampa, fornitura, acquisto e detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione), e' giustificata dal fatto che la legge suddetta, nella logica della duplice perseguita finalita' di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha previsto l'accesso alla sanatoria amministrativa solo per le infrazioni tributarie aventi carattere penale di minore gravita', caratteristica questa che non puo' essere riconosciuta alle omesse annotazioni di cui all'art. 3, l. n. 516/1982, attesa la particolare insidiosita' delle relative fattispecie e la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. con mod. in l. 15 maggio 1991, n. 154). - In senso conforme S. n. 178/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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