Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1993

Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1993
Data di deposito
21 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:180

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19386

Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze