Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1993
Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1993
- Data di deposito
- 21 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:180
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19386
Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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