Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1993

Corte cost., sent. 29 gennaio 1993, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 203 del 3 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 19119

L'art. 16, l. n. 203 del 1982, sui contratti agrari, che per l'attuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni al fondo, prevede, in caso di mancato raggiungimento di accordo tra le parti, la decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in forma motivata, sulle opere richieste, e' conforme alla 'ratio' dell'intera legge, la quale accorda la preminenza all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario ed e' preordinato a superare le contrapposte situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della produzione agraria, secondo la logica - come gia' ritenuto dalla Corte - degli "equi rapporti sociali" . Non puo' quindi avere ingresso innanzi alla Corte l'impugnativa dell'indicato articolo, per violazione dell'art. 44 Cost., per la mancata previsione in esso di una espressa esclusione dell'obbligo, per il proprietario, se necessario per l'esecuzione delle opere, di sottoporre il fondo ad oneri di natura reale, proposta nella specie dal giudice a 'quo', nel corso di un giudizio per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., la dichiarazione di asservimento del fondo (presupposto di efficacia della relativa concessione edilizia) alla nuova costruzione, successivamente alla decisione - non impugnata - dell'Ispettorato. Poiche' la dichiarazione di asservimento e' conseguenza della pronuncia dell'Ispettorato, la formulata richiesta di sentenza additiva si traduce infatti in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto di interessi, riguardo all'iniziativa di miglioria, tra proprietario ed affittuario, avanzata in un momento in cui tali interessi sono stati ormai contemperati nel procedimento suddetto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in parte 'qua'). - v. ord. n. 601/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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