Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1993

Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 19304

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice rimettente dopo che - con sentenza parziale sul merito, ancorche' non passata in giudicato - egli abbia gia' statuito in ordine all'applicazione della norma indubbiata: infatti, non essendo la statuizione revocabile dallo stesso giudice, la questione non e' pregiudiziale alla definizione del pendente grado di giudizio. - Cfr. S. nn. 315/1992, 242/1990 e 105/1973, O. n. 513/1989.

Massima n. 19305

La questione di costituzionalita' dell'art. 74, commi primo e secondo, T.U. n. 1124 del 1965 - interpretato nel senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente ad infortunio o malattia professionale, deve essere valutata in rapporto alla capacita' di lavoro generica, anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore - va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata dopo che, con sentenza parziale, il giudice rimettente aveva gia' statuito l'applicazione della suddetta norma nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.). - V. massima precedente (ed. ivi, richiami).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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