Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1993
Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1993
- Data di deposito
- 8 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 19304
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice rimettente dopo che - con sentenza parziale sul merito, ancorche' non passata in giudicato - egli abbia gia' statuito in ordine all'applicazione della norma indubbiata: infatti, non essendo la statuizione revocabile dallo stesso giudice, la questione non e' pregiudiziale alla definizione del pendente grado di giudizio. - Cfr. S. nn. 315/1992, 242/1990 e 105/1973, O. n. 513/1989.
Massima n. 19305
La questione di costituzionalita' dell'art. 74, commi primo e secondo, T.U. n. 1124 del 1965 - interpretato nel senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente ad infortunio o malattia professionale, deve essere valutata in rapporto alla capacita' di lavoro generica, anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore - va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata dopo che, con sentenza parziale, il giudice rimettente aveva gia' statuito l'applicazione della suddetta norma nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.). - V. massima precedente (ed. ivi, richiami).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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