Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1993

Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 9, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 19410

L'impugnato art. 6, , comma nono, del d.l. n. 463 del 1983 (conv. con modificazioni in legge n. 638 del 1983) va inteso nel senso che l'importo di lire diecimila per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, da esso posto quale limite all'ammontare mensile delle pensioni dei lavoratori autonomi liquidate dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983, nel nuovo meccanismo di aggiornamento disciplinato dall'ottavo comma dello stesso art. 6, si applica anche, a norma del successivo nono comma, stesso decreto, alle pensioni liquidate successivamente a tale periodo, fino al 1 luglio 1990, data di entrata in vigore della nuova disciplina della materia (v. art. 5, l. n. 233 del 1990). Tale interpretazione - gia' adottata dalla Corte di cassazione e da alcuni giudici di merito e applicata nella prassi - si fonda validamente sulla correlazione dei dati testuali contenuti nei citati commi ottavo e nono, d.l. n. 463, sulla provvisorieta' in attesa della prevista riforma, del sistema di calcolo con aggiornamento annuale in questione e sulla considerazione delle finalita' di contenimento della spesa pubblica perseguite dal limite predetto (destinato a mantenere una certa proporzionalita' tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale) le quali ultime inducono altresi' a ritenere illogico che il legislatore abbia inteso rinunciare al limite di cui trattasi, nella fase di transizione al nuovo ordinamento pensionistico. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata in base all'erroneo assunto che il limite in questione si applicasse esclusivamente alle pensioni liquidate dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma nono, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. nella l. 3 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Corte cassaz. S. 28 giugno 1990-27 novembre 1991 n. 12714.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze