Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1993
Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1993
- Data di deposito
- 8 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legge del Capo provvisorio Stato n. 303 del 13 settembre 1946
- art. 3, comma 1, legge n. 863 del 19 dicembre 1984
- decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- art. 3, comma 5, legge n. 863 del 19 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 19412
Nel contratto di formazione lavoro lo schema causale tipico del contratto di lavoro subordinato assume una connotazione particolare, risultando arricchito dell'elemento della formazione che si intreccia con quello lavorativo; in tale logica, l'apposizione di un termine appare funzionale alle finalita' negoziali, atteso che la prestazione dell'attivita' lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto che si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico richiedente a sua volta un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, ove si verifichino fatti estranei alla volonta' delle parti, oggettivamente impeditivi della formazione professionale nel termine stabilito, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - che il termine suddetto possa essere sospeso e differito ai fini del completamento della formazione. Tanto piu' quando, come nel caso (ricorrente nella specie) del servizio militare di leva - oltre che nelle ipotesi di malattia, gravidanza e puerperio per le quali la giurisprudenza ha gia' ammesso l'effetto in parola - si tratta di fatti non soltanto oggettivamente impeditivi, ma altresi' rilevanti ai fini di specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da normative di ampia e mirata tutela. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863, 1, d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, nonche' all'art. 3, primo comma, del citato d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 52, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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